Limiti di potere di spesa dell'amministratore

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Esistono dei limiti di potere di spesa dell'amministratore di condominio?

Domanda:

Il nostro amministratore, per tutelare la proprietà comune e far rispettare una delibera assembleare, ha incaricato un avvocato per diffidare un condomino. Ha quindi fatto spendere 650€, per una semplice paginetta e mezza. Ma lui può spendere qualsiasi cifra senza autorizzazione?

Utente: salpa65

 

Risposta:

Salve,

personalmente avrei agito diversamente dal suo amministratore, ad esempio, mandando prima una lettera di avviso, o anche due se necessario, al condomino in questione con l'intimazione ad ottemperare, previo ricorso alle vie legali. Oppure, si potrebbero prevedere delle sanzioni inserite direttamente nel regolamento. In pratica, bisognerebbe sempre cercare tutti quei modi utili per tutelare le parti comuni, senza basarsi unicamente sull'iniziativa dell'amministratore.

Il ricorso all'avvocato dovrebbe essere considerato solo come ultima risorsa, visto anche le spese che ciò comporta; in ogni caso sarebbe sempre una misura da adottare solo dopo essersi accertati di aver esperito tentativi meno costosi (o nel caso di beni o servizi, di aver visionato diverse offerte per il prezzo inferiore). 

Indubbiamente 650€ euro per una diffida è una cifra esagerata.

Cordiali saluti,

Amm. Fiasconaro Nicolas

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