Ritorniamo ad occuparci del capitolo degli animali in condominio.
Analizzeremo, quindi, un caso concreto per capire se disciplina della riforma del condominio trova dei limiti.
IL CASO:
La fattispecie che ci viene presentata riguarda un contratto di locazione in cui si individua una clausola che prevede il divieto di detenere animali.
La clausola è da ritenere nulla? Siamo in presenza di una clausola vessatoria?
ANALISI:
Bisogna innanzitutto ricordare la normativa vigente:
Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. (art. 1138, c.c.)
Come indicato dalla novellata norma, quindi, vi è stata un’evoluzione in merito al diritto di possedere animali. Tale diritto è stato conquistato nel corso del tempo per il ruolo determinante che gli animali hanno, come esseri viventi, nell’aspetto psichico dell’uomo.
È nella natura dell’indole umana la creazione di legami tanto con le persone, quanto con gli animali. In particolare questo legame si instaura con alcune categorie di animali (cani, gatti……) che vengono ricomprese dal codice civile nella definizione di animale domestico
Ma qual'è la reale definizione di questa terminologia?
Ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia. (Convenzione Europea di Strasburgo)
La convenzione ci aiuta quindi ad inquadrare sul piano normativo quale tipologia di animale può essere considerato domestico e quindi rientrare nella disciplina della riforma del condominio.
Ora, guardando alla fattispecie da analizzare, ritengo che sia indispensabile individuare innanzitutto un distinguo necessario alla definizione della questione.
Infatti, vi sono ipotesi in cui la clausola è presente all’interno del contratto, prodotto come risultato di una stipula contrattuale, ed ipotesi in cui invece, la clausola è frutto di un semplice richiamo ad altri documenti, ad altre norme.
Nel primo caso avremo una clausola che discende dalla libertà negoziale che è autonoma ed alla quale la legge pone pochi vincoli. La clausola in questo caso non sarà valida, poiché prodotto della libera stipulazione tra le parti, ovviamente, nel caso in cui ci riferiamo ad un contratto di locazione. Il locatario rimane, infatti, proprietario dell’immobile e trasferisce unicamente il possesso in capo al conduttore, trattenendo la piena libertà, dunque, di porre dei vincoli.
Nel momento in cui il conduttore stipula tale contratto è a conoscenza di tali vincoli e nella sua piena libertà li accetta ed anzi sono da considerare come propedeutici alla nascita della volontà di stipulare il contratto. Si ricorda, infatti, che il contratto nasce dall’incontro delle parti di stipulare, e dunque, si basa sulla volontà.
Una volontà celata (accetto la condizione, ma non intendo rispettarle, e comunque firmo) costituisce presuntivamente una mancanza nella formazione della volontà a livello del conduttore, ed anzi potrebbe avere come conseguenza la violazione delle regole contrattuali che il locatore potrebbe sollevare in qualsiasi momento.
Andiamo, invece, ora ad analizzare l’ipotesi in cui tale clausola sia apposta come semplice richiamo ad un altro documento, ad un’altra norma. Un esempio potrebbe essere il richiamo inserito all’interno del contratto di locazione del regolamento condominiale, al cui interno è presente una norma che vieta il possesso di animali.
In merito a questa ipotesi la normativa derivante dallla riforma L.220/2012 e chiara. Infatti, non è ammissibile tale divieto in quanto la norma di divieto, posta in capo ai singoli condomini, è nulla qualora sia contenuta in un regolamento condominiale di natura assembleare. L’articolo 1138 lo prevede espressamente.
E nell’ipotesi di regolamento contrattuale? A tal proposito è utile richiamare quanto scritto in un’altra consulenza.
Animali in condominio, ammessi o no?
CONCLUSIONE:
Il regolamento di condominio di natura assembleare non può prevedere il divieto di detenzione animali ai sensi della normativa vigente.
Allo stesso modo ritengo, nonostante l’interpretazione della commissione in parlamento, che tale divieto non posso sussistere nemmeno nell’ipotesi di regolamento contrattuale.
In merito alla al contratto di locazione ritengo che la clausola sia valida nell’esclusivo caso in cui sia frutto di una stipulazione concordata tra conduttore e locatario, in quanto prodotto dell’autonomia negoziale.
Tale clausola non è considerabile vessatoria in quanto non possiede i requisiti che possono definirla tale.
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