Giovedì, Maggio 02, 2024

Stop al Superbonus: addio allo sconto in fattura e cessione del credito.

stop superbonus

Andiamo alla scoperta del decreto che pone dei limiti agli istituti della cessione del credito e dello sconto in fattura relativamente a tutti i bonus edilizi.

 

Il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 rappresenta una importante novità nell'ambito della cessione dei crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, "superbonus 110%", misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche. L'obiettivo del decreto è quello di garantire la tutela della finanza pubblica in relazione alle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia. Il Decreto Legge è costituito da soli tre articoli e interviene principalmente sulla disciplina relativa alla cessione e sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, il testo modifica la disciplina riguardante la cessione dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e "superbonus 110%", misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche. È importante sottolineare che l'oggetto dell'intervento del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 non è il bonus in sé, ma la cessione del relativo credito. La cessione dei crediti d'imposta è un meccanismo che consente ai contribuenti di cedere il proprio credito d'imposta a terzi, in modo da ottenere un finanziamento immediato. Tuttavia, questo meccanismo può avere un impatto negativo sull'incremento del debito pubblico, in quanto i crediti d'imposta ceduti possono essere utilizzati per ridurre l'imposta dovuta da altri soggetti, compresi quelli che hanno redditi elevati. Il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 prevede diverse modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali. In particolare, il testo introduce un limite massimo alla cessione dei crediti d'imposta relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, fissato al 50% del credito maturato ed esclusivamente riversato tramite Irpef e dunque eliminando completamento le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.

L'introduzione del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 è stata proposta dal Presidente Giorgia Meloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, in considerazione della necessità di adottare misure più incisive per garantire la tutela della finanza pubblica in relazione alle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia. Si tratta di una necessità urgente, in quanto la cessione dei crediti d'imposta può avere un impatto negativo sull'incremento del debito pubblico.

 

Obiettivo del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11: proteggere la finanza pubblica

 

Il Decreto Legge prevede che la cessione dei crediti sia effettuata a soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di imposta e che siano iscritti in un apposito registro, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale registro, che è consultabile anche online, contiene l'elenco dei soggetti autorizzati all'acquisto dei crediti di imposta. Stabilisce, inoltre che i soggetti autorizzati all'acquisto dei crediti di imposta debbano presentare una garanzia bancaria o assicurativa, il cui importo è pari al valore dei crediti di imposta acquistati. Questa garanzia ha lo scopo di tutelare la finanza pubblica, in caso di insolvenza dei soggetti autorizzati all'acquisto dei crediti di imposta. Ed introduce importanti novità in materia di responsabilità fiscale. In particolare, l'articolo 2 prevede che il cedente del credito d'imposta sia responsabile della corretta fruizione dell'incentivo fiscale da parte del cessionario. Ciò significa che, in caso di accertamento fiscale, il cedente del credito d'imposta dovrà dimostrare di aver verificato che il cessionario abbia effettivamente utilizzato il credito d'imposta in conformità alla normativa fiscale vigente. Lo scopo del Decreto è quello di tutelare la finanza pubblica, prevenire il fenomeno dell'evasione fiscale e definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa.

 

L'approvazione di questo Decreto Legge dimostra l'attenzione del governo italiano alla tutela della finanza pubblica e alla prevenzione dell'evasione fiscale, in un settore delicato come quello delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia.

 

Modifiche introdotte dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 in materia di cessione dei crediti d'imposta.

 

Con l'entrata in vigore delle nuove normative, le pubbliche amministrazioni non possono più essere cessionarie di crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento. Questa è una delle novità introdotte dalle normative che prevedono un'ulteriore stringente controllo sulla corretta applicazione degli incentivi fiscali per gli interventi edilizi. Tuttavia, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che abbia applicato lo sconto e per i cessionari che abbiano acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione necessaria a dimostrare l'effettività delle opere realizzate. Tale documentazione include il titolo edilizio abilitativo dell'intervento, la notifica preliminare alla ASL, la documentazione fotografica e video, il file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, la visura catastale dell'immobile oggetto di interventi o la domanda di accatastamento, le fatture, le ricevute e tutti i documenti che provano le spese sostenute, le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese, la delibera condominiale, in caso di lavori su parti comuni, gli attestati di prestazione energetica, in caso di lavori di efficientamento, il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, e l'attestazione sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Il nuovo regolamento esclude anche i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un'attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione necessaria. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale. La nuova normativa mira a garantire la massima trasparenza e legalità nell'ambito degli incentivi fiscali per gli interventi edilizi. L'obiettivo è quello di ridurre il rischio di frodi e abusi, che possono causare danni economici e ambientali. Inoltre, come accennato, è prevista l'introduzione di una serie di requisiti documentali che i cessionari dovranno essere in grado di dimostrare per provare l'effettività delle opere realizzate. Questo rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la frode fiscale, in quanto consente di monitorare in modo più accurato le richieste di credito d'imposta e di prevenire abusi e irregolarità. Gli attestati di prestazione energetica, ad esempio, rappresentano uno strumento fondamentale per garantire che gli interventi di efficientamento energetico siano stati effettivamente realizzati. L'obbligo di acquisire la visura catastale dell'immobile oggetto di interventi o la domanda di accatastamento rappresenta un ulteriore strumento per garantire la veridicità delle richieste di credito d'imposta.

 

La nuova normativa rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la frode fiscale e nell'ottimizzazione degli incentivi fiscali a favore dell'efficienza energetica e dell'edilizia sostenibile. Grazie ai nuovi strumenti introdotti, sarà possibile garantire la veridicità delle richieste di credito d'imposta e prevenire abusi e irregolarità. Tuttavia, è importante che i cessionari siano adeguatamente informati sui nuovi obblighi documentali e che dispongano di tutti i mezzi necessari per dimostrare l'effettività delle opere realizzate. Solo così sarà possibile garantire la piena efficacia degli incentivi fiscali e promuovere una maggiore sostenibilità ambientale e sociale.

 

Nuove condizioni per la cessione dei crediti d'imposta previste dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11

 

Il mondo dell'edilizia e dell'efficienza energetica è stato colpito da questo nuovo decreto che stiamo analizzando e che introduce significative novità per quanto riguarda la cessione dei bonus fiscali. Il decreto in questione, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede una serie di restrizioni in merito alla cessione e allo sconto in fattura dei bonus fiscali legati alle ristrutturazioni edilizie, all'efficienza energetica e a molte altre tipologie di bonus. In particolare, viene bloccato l'esercizio di tutte le cessioni e gli sconti in fattura per tutte le tipologie di bonus edilizi, tra cui il superbonus, l'ecobonus, il bonus ristrutturazioni, il bonus facciate, il sismabonus e il bonus per le barriere architettoniche. Ma non solo: il blocco riguarda anche altri bonus non edilizi, come il bonus energia, i crediti per la ristorazione, quelli legati alla super Ace, i bonus per le imprese turistiche e per le agenzie di viaggio. Tuttavia, non tutto è perduto per coloro che hanno già avviato o completato i propri interventi di ristrutturazione edilizia. Infatti, sono salve le spese sostenute per gli interventi di superbonus per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 (per le abitazioni unifamiliari), o per gli interventi effettuati dai condomini per i quali risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata, sempre ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020. Per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. In questi casi, i beneficiari potranno procedere alla cessione dei crediti fiscali relativi a tali interventi. La nuova normativa ha generato una certa preoccupazione tra coloro che si occupano di efficienza energetica e di ristrutturazioni edilizie, soprattutto in relazione alla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali previste dal superbonus. Tuttavia, è importante sottolineare che il decreto prevede delle eccezioni per coloro che hanno già avviato i propri interventi e che hanno rispettato le procedure previste dalla legge.

È importante evidenziare che il blocco delle cessioni e degli sconti in fattura si applica anche ai bonus non edilizi, come il bonus energia, i crediti per la ristorazione, quelli legati alla Super Ace, i bonus per le imprese turistiche e per le agenzie di viaggio. Questo significa che non sarà possibile cedere o scontare in fattura tali crediti. Il decreto prevede alcune eccezioni per le spese sostenute per gli interventi di Superbonus. In particolare, sono escluse dal blocco le spese sostenute per gli interventi di Superbonus per i quali risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) . Per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, è sufficiente che sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Queste eccezioni sono valide solo se la relativa documentazione è stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto.

 

CONCLUSIONE

 

Ill decreto entra in vigore immediatamente e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Questo significa che le misure contenute nel decreto saranno immediatamente applicabili e che potrebbero subire ulteriori modifiche nel corso del processo di conversione in legge. Viene bloccato l'esercizio di tutte le cessioni e gli sconti in fattura per tutte le tipologie di bonus edilizi e non edilizi, ma sono previste alcune eccezioni per le spese sostenute per gli interventi di Superbonus. È importante tenere presente che il decreto è già in vigore e che potrebbe subire ulteriori modifiche nel corso del processo di conversione in legge.

 

 

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